IL DIRETTORE DELLA
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN
PATOLOGIA E CLINICA DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE
DECRETA
Art.1
Sono indette le elezioni di tre rappresentanti degli specializzandi in seno al Consiglio della
Scuola di Specializzazione in Patologia e Clinica degli Animali D’affezione
per un biennio.
Art. 2
Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo tutti gli specializzandi iscritti alla Scuola di
Specializzazione in Patologia e Clinica degli Animali D’affezione alla data del presente decreto
di indizione.
Gli specializzandi che intendono proporre la propria candidatura devono presentarla
all’indirizzo di posta elettronica fmacri@unime.it entro le ore 12:00. del 24.01.2024
Art.3
Con successivo provvedimento si procederà a costituire il seggio elettorale.
Le votazioni si svolgeranno nel giorno e secondo gli orari già stabiliti nel successivo art. 4.
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Art. 4
Le votazioni si svolgeranno giorno 26.01.2024 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 nei locali del
Dipartimento di Scienze Veterinarie (Sale Toghe)
L’elezione ha luogo a scrutinio segreto, si considera validamente effettuata qualora via abbia
partecipato un terzo degli aventi diritto (art. 14, comma 1, D.P.R. del 10 marzo 1962 n. 162 ed
art. 99 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382) e si svolgerà con il metodo del voto limitato ad una
sola preferenza. I voti espressi in favore di un eleggibile che non abbia preventivamente
presentato la propria candidatura sono nulli.
Art. 5
Risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto la maggioranza delle preferenze espresse dai
votanti. In caso di parità, è eletto il candidato più giovane per anno di iscrizione alla Scuola, in
ulteriore caso di parità prevale il candidato di minore anzianità anagrafica.
Art. 6
Avverso i risultati delle elezioni chiunque ne abbia titolo, in ragione della propria appartenenza
all’elettorato attivo o passivo, può presentare ricorso alla Commissione elettorale d’Ateneo
entro 48 ore dalla pubblicazione dei risultati. La Commissione decide entro i cinque giorni utili
successivi con provvedimento motivato e inappellabile.
Art. 7
Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si rinvia alle norme dello Statuto
d’Ateneo, del Regolamento Generale dell’Ateneo, del Regolamento delle Scuole di
Specializzazione ed alla normativa vigente in materia.
Paragrafo
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